Regione, Dirigenti Generali. Dipasquale: illegittimo nominare quelli di “terza fascia”
Il parlamentare regionale del PD Nello Dipasquale torna sulla vicenda relativa al conferimento di incarichi di Dirigente Generale da parte del governo Musumeci, ribadendo l’illegittimità della scelta di nominare Dirigenti di terza fascia.
Di seguito il testo integrale della nota inviata da Dipasquale al Presidente della Regione, agli Assessori regionali, al Presidente dell’Ars, al Presidente della commissione Bilancio, alla Corte dei Conti, all’A.N.A.C. ed alla Procura della Repubblica di Palermo.
Con interrogazione del 07.03.2020 a firma dello scrivente, venivano chieste, tramite formale interrogazione con richiesta di risposta scritta con urgenza, “Notizie in merito alle procedure seguite per la nomina dei dirigenti generali”.
Infatti, premesso che:
l’ordinamento della dirigenza regionale, così come disciplinato dall’articolo 6 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 che recita ai commi 1, 2, 3, 4 e 5: “1. Nell’Amministrazione regionale e negli enti di cui all’articolo 1 la dirigenza è ordinata in un unico ruolo articolato in due fasce, in relazione al livello di professionalità e di responsabilità. La distinzione in fasce ha rilievo agli effetti del trattamento economico ed ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali. Nella prima applicazione della presente legge è altresì istituita una terza fascia in cui è inquadrato il personale con la qualifica di dirigente amministrativo e tecnico o equiparato ai sensi della normativa previgente in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. 2. Presso la Presidenza della Regione è istituito il ruolo unico dei dirigenti dell’Amministrazione regionale. Con regolamento da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge sono disciplinate le modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico articolato in modo da garantire la necessaria specificità tecnica e/o professionale anche ai fini dell’attribuzione degli incarichi in relazione alle peculiarità delle strutture . 3. Alla seconda fascia del ruolo unico dirigenziale si accede con le modalità previste dall’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni. 4. In sede di prima applicazione, ed ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare, accedono alla prima fascia dirigenziale il segretario generale, i direttori regionali ed equiparati, l’ispettore regionale tecnico di cui alla legge regionale 22 febbraio 1986, n. 2, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, purché in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera.5. In sede di prima applicazione, alla seconda fascia dirigenziale accedono i dirigenti superiori amministrativi e tecnici o equiparati, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di laurea e ove non ostino specifiche ipotesi di responsabilità disciplinare. Agli eventuali posti residui accedono, tenuto conto del limite di cui al comma 8 dell’articolo 9, nei termini e con le modalità di cui al comma 3 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, i dirigenti della terza fascia a seguito di concorso per titoli ed esami, fermo restando il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso alla carriera. Per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti da conferire con la procedura di cui all’articolo 28 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, sono per il 50 per cento riservati ai dirigenti della terza fascia. Successivamente detta riserva opera nel limite del 30 per cento”;
Visto l’articolo 9 della suddetta legge regionale n. 10/2000 che stabilisce ai commi 4, 5, 6, 7, 7 bis, 7 ter, 8 e 9: “4. L’incarico di dirigente generale è conferito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’Assessore competente, a dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite numerico di cui alla tabella A allegata alla presente legge, a dirigenti di seconda fascia ovvero a soggetti di cui al comma 8. 5. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo, a dirigenti di seconda fascia e per necessità di servizio a dirigenti di terza fascia i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza in possesso di formazione culturale, professionale, capacità e attitudini adeguate alle funzioni da svolgere e che abbiano dimostrato, mediante i risultati conseguiti nell’esperienza lavorativa, l’attitudine ad assumere le responsabilità connesse alle funzioni da svolgere. 6. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi previsti dall’ordinamento regionale. A seconda della complessità dell’attività da esercitare, l’incarico viene attribuito a dirigenti di prima o seconda fascia e successivamente, per motivate necessità di servizio, a dirigenti di terza fascia, i quali continuano a mantenere la qualifica di provenienza. 7. Gli incarichi di cui al comma 5 sono conferiti dal dirigente generale. Gli incarichi di cui al comma 6 sono conferiti ai dirigenti di prima fascia con le modalità di cui al comma 4 ed ai dirigenti di seconda o terza fascia dal dirigente generale.7-bis. Gli incarichi di cui ai commi 5 e 6 già conferiti con contratto possono essere revocati, modificati e rinnovati entro novanta giorni dall’insediamento del dirigente generale nella struttura cui lo stesso è preposto; decorso il predetto termine, gli incarichi già conferiti con contratto si intendono confermati sino alla loro materiale scadenza . 7-ter. Le disposizioni di cui al comma 7-bis costituiscono norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi, anche se già sottoscritti . 8. Al fine del conferimento degli incarichi di cui al comma 4 ed entro il limite del 5 per cento della dotazione organica si applicano le previsioni di cui al comma 6 dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni . 9. Ai soggetti esterni ai quali sia stato conferito l’incarico di dirigente si applicano, per la durata dell’incarico stesso, le disposizioni in materia di responsabilità e di incompatibilità previste dall’ordinamento regionale”;
l’articolo 11, comma 5, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, che recita:
“5. L’incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell’amministrazione regionale (leggasi dirigenti di seconda fascia) purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente, siano in possesso di formazione professionale e culturale nonché di capacità ed attitudini adeguate alle funzioni da svolgere, riscontrabili con riferimento all’avere espletato attività connesse al formale conferimento di funzioni di coordinamento, di direzione o preposizione a uffici o strutture della pubblica amministrazione regionale, nazionale e locale, compresi gli enti sottoposti a vigilanza e controllo da parte della Regione…..”;
Considerato che:
l’articolo 11 della citata legge regionale n. 20/2003, dopo avere stabilito che l’incarico di dirigente generale può essere affidato a dirigenti di prima fascia o ad esterni (comma 4), prevedeva al comma 5, nella sua versione originaria, che “L’incarico di dirigente generale può essere, altresì, conferito a dirigenti dell’amministrazione regionale, appartenenti alle altre due fasce, purché, in tal caso, gli stessi siano in possesso di laurea, abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente…”;
l’inciso “appartenenti alle altre due fasce” è stato impugnato dal Commissario dello Stato per asserito contrasto con l’articolo 97 della Costituzione sotto il profilo del buon andamento della pubblica amministrazione, per il fatto di consentire il conferimento delle funzioni di dirigente generale anche ai dirigenti della c.d. “terza fascia” senza verifica della loro capacità professionali ed attitudinali in relazione al nuovo incarico;
la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 131 del 28 aprile 2004, dichiarava cessata la materia del contendere, affermando che “dopo la proposizione del ricorso, la legge approvata dall’Assemblea Regionale Siciliana il 13 novembre 2003 è stata promulgata (L.R. 3 dicembre 2003, n.20) con omissioni delle parti impugnate, sicché risulta preclusa la possibilità che sia conferita efficacia alle disposizioni censurate”;
il giudice del lavoro ha più volte ribadito che la normativa vigente impedisce di attribuite l’incarico di dirigente generale ai dirigenti della c.d. terza fascia e ciò anche tenendo conto del comma 6 dell’articolo 11 della legge regionale n. 20/2003, secondo cui “Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti, per un periodo non inferiore a due anni e non superiore a sette, con facoltà di rinnovo per un periodo non inferiore ad un anno, a dirigenti di prima, seconda e terza fascia”; CONSIDERATO che la Corte di Appello di Palermo ha recentemente e nuovamente affermato che “l’art. 11, comma 5, l.r. n. 20 del 2003 così come promulgato e vigente, privo dell’inciso sopra indicato (appartenenti alle altre due fasce) non consenta più il conferimento dell’incarico di Direttore Generale al dirigente di terza fascia”;
quanto ribadito anche dal parere espresso dal CGA per la Regione Siciliana nell’adunanza di sezione del 14 gennaio 2020, dove in modo incidentale si esprime (e non è la prima volta) sui dirigenti di terza fascia affermando che “si tratta in buona sostanza di funzionari”;
il parere del CGA ribadisce che “l’incarico di dirigente generale può essere conferito ai dirigenti di prima fascia, e nel limite di un terzo, che può essere superato in caso di necessità di servizio e nel rispetto del limite di cui alla tabella A allegata alla legge predetta (vedi L.R. 10/2000), a dirigenti di seconda fascia ovvero ai soggetti di cui al comma 8, ossia a persone non nei ruoli dell’amministrazione”;
nel predetto parere è ribadita altresì l’impugnativa del Commissario dello Stato, per contrasto con l’articolo 97 della Costituzione, avverso la norma di cui al comma 5 dell’articolo 11 della legge regionale n. 20 del 2003 nella parte in cui conteneva la previsione della nomina a dirigenti generali di dirigenti appartenenti alla c.d. terza fascia;
il predetto parere sottolinea ancor di più, se mai fosse necessario, che il rapporto di pubblico impiego è regolato secondo la disciplina generale dei rapporti di lavoro tra i privati, essendo stato “privatizzato” in virtù dell’articolo 2 della legge n. 421/1992, dai principi individuati nell’articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei decreti legislativi emanati in attuazione di tali leggi delega;
Considerato come il CGA sottolinei che “sotto altro aspetto, non va sottovalutato, l’ulteriore argomento, secondo cui il rinvio della L.R. 10/2000 nei principi generali non può che realizzarsi “in modo automatico”, poiché non sarebbe possibile individuare i beneficiari della disciplina attesa, coma sopradetto, l’inesistenza del ruolo dirigenti di terza fascia nella normativa statale”;
Considerato quindi che l’attuale quadro normativo di riferimento per il conferimento degli incarichi di dirigenti generali della Regione è costituito dalle norme contenute nell’articolo 9, commi 4 e 8 della legge regionale n. 10/2000 nonché nell’articolo 11, commi 4 e 5, della legge regionale n. 20/2003 che stabiliscono che possono essere nominati ai vertici della burocrazia regionale:
1) i dirigenti di prima fascia;
2) i dirigenti di seconda fascia, purché abbiano maturato almeno sette anni di anzianità nella qualifica di dirigente e siano in possesso di adeguata formazione professionale e culturale etc…, nel limite di un terzo delle dotazione organica superabile in caso di necessità;
3) i soggetti esterni che abbiano i requisiti soggettivi di cui all’art. 19 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 30% della dotazione organica;
Per sapere:
1) Quali siano state le procedure seguite e finalizzate alla nomina dei Dirigenti Generali ad oggi in carica e, la documentazione istruttoria con le attività espletate volte a dimostrare il pieno rispetto delle norme sopra richiamate che disciplinano il corretto procedimento di selezione dei vertici amministrativi della Regione Siciliana.
Se, nel caso in cui si riscontri l’assunzione dell’incarico di vertice da parte di dirigenti generali non in possesso dei requisiti di legge (nei termini sopra definiti che individuano nei soggetti appartenenti alla prima o alla seconda fascia quelli abilitati a poter ricoprire gli incarichi apicali nell’Amministrazione regionale escludendo pertanto i soggetti appartenenti alla cosiddetta terza fascia), quali siano le iniziative al fine di assicurare, il ripristino del principio di buona amministrazione volto a garantire l’ordinato svolgimento dell’attività amministrativa e di tutela dell’interessa pubblico. Ciò nella considerazione del grave danno, quantificabile in termini amministrativi ed anche economici, arrecato all’amministrazione, conseguente all’aver nominato soggetti privi dei requisiti di legge con le conseguenti responsabilità amministrative ed erariali.
Quanto richiamato nel punto 1) del presente atto con riferimento alle attività pregresse.
2) Per quanto riguarda le attività in itinere, in considerazione dell’imminente scadenza della quasi totalità degli incarichi di Dirigente Generali attualmente ricoperti.
Se, sulla base dell’apparato normativo sopra richiamato, si è proceduto a svolgere tutte le attività propedeutiche e funzionali al fine di assicurare la corretta individuazione dei soggetti chiamati a ricoprire le posizioni di Dirigente Generale il cui incarico risulti in atto scaduto o in scadenza.
A tal fine si chiedeva di conoscere e acquisire la documentazione istruttoria, in ogni fase della procedura e i provvedimenti adottati nei confronti di ciascuno dei soggetti prescelti o nel caso di mancata conclusione del procedimento la relativa documentazione disponibile, atta ad avvalorare il rispetto delle disposizioni normative richiamate in premessa, con riferimento specificamente alla istruttoria nei confronti dei soggetti in possesso dei requisiti di legge (appartenenti pertanto alla prima e/o alla seconda fascia).
Ad oggi nonostante la formale interrogazione avanzata al Presidente della Regione, nessuna risposta è stata fornita allo scrivente, ben avendone diritto anche nella qualità di Deputato dell’Assemblea Regionale, con ciò violando i miei diritti di cittadino e di parlamentare.
In conclusione , giacché Voi tutti sarete chiamati ad esprimere il voto sulla proposta di nomina dei Dirigenti Generali, e considerato da quanto è possibile leggere sulla stampa, che la Giunta sarebbe in procinto di nominare ancora una volta dirigenti di terza fascia, mi correva doveroso l’obbligo di segnalare in questa breve memoria tutte le carenze formali e sostanziali, i vizi procedurali riscontrati in ordine alla procedura ed alla titolarità dei requisiti dei dirigenti cosiddetti di terza fascia, rappresentando fin d’ora che qualora le stessa venissero comunque e nonostante tutto formalizzate, in quanto palesemente illegittima, procurerebbe responsabilità amministrativa ed erariale in capo alla Giunta Regionale .
Nello Dipasquale