Edilizia. Barbagallo: ddl per recupero aree degradate e valorizzazione centri storici

“E’ necessario disciplinare gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree degradate all'interno dei centri storici e favorirel’ottimizzazione del patrimonio edilizio per porre rimedio al decadimento urbanistico che caratterizza i territori di moltissimi Comuni siciliani”. Lo dice Anthony Barbagallo primo firmatario di un disegno di legge per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, e la valorizzazione dei centri storici.

“Il miglioramento della qualità urbana si trasforma sempre in miglioramento della qualità della vita dentro le città, – dice il parlamentare PD – perché al degrado urbanistico corrisponde sempre degrado sociale ed economico. Il progetto di legge presentato – spiega – intende fornire strumenti normativi che agevolino la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente la rigenerazione delle aree urbane degradate, la riqualificazione degli edifici dismessi, evitando ulteriore consumo di suolo e con particolare attenzione all’efficienza energetica ed all’utilizzo di fonti rinnovabili. Le politiche di intervento sul patrimonio immobiliare esistente – conclude Barbagallo –  possono assumere un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo economico sostenibile delle comunità locali e sono in grado di incidere positivamente sul processo di trasformazione delle aree urbane in special modo se sollecitano l’interazione tra idee, progettualità e risorse sia pubbliche che private”.  

 

 

 

Di seguito testo integrale disegno di legge:

 

Atti parlamentari                                                                                             Assemblea regionale siciliana

XVI Legislatura                    Documenti: disegni di legge e relazioni                         Anno 2014

 

 

 

            (n.           )

 

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal deputato Barbagallo

 

Disposizioni volte ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la rigenerazione delle aree urbane degradate, nonché di tutela e valorizzazione dei centri storici.

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n.6

 

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RELAZIONE DEL DEPUTATO PROPONENTE

 

 

Onorevoli colleghi,

 

moltissimi Comuni siciliani vedono porzioni del loro territorio interessate da fenomeni di degrado edilizio ed urbanistico, luoghi dove alla perdita di identità territoriale corrisponde disagio sociale, scadimento fisico ed ambientale, conflitti culturali ed etnici. Il fenomeno riguarda soprattutto le grandi città, ed all’interno di queste in particolare le periferie e i centri storici. Tuttavia, anche nei centri minori si assiste al progressivo impoverimento del tessuto urbano e del patrimonio edilizio.

Il presente disegno di legge intende fornire strumenti normativi che agevolino interventi volti alla razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, alla rigenerazione delle aree urbane degradate, alla riqualificazione degli edifici dismessi, evitando ulteriore consumo di suolo e con particolare attenzione all’efficienza energetica ed all’utilizzo di fonti rinnovabili.

Le politiche di intervento sul patrimonio immobiliare esistente possono assumere un ruolo centrale nelle strategie di sviluppo economico sostenibile delle comunità locali. Esse sono potenzialmente in grado di incidere positivamente sul processo di trasformazione delle aree urbane degradate, in special modo se sollecitano l’interazione tra idee, progettualità e risorse sia pubbliche che private.

Il miglioramento della qualità urbana si trasforma in miglioramento della qualità della vita dentro le città, perché al degrado urbanistico corrisponde sempre degrado sociale ed economico.

In particolare sono previsti due tipi di interventi a secondo del tipo di aree interessate: interventi di rigenerazione urbana (art. 2) in aree individuate dai Comuni in base ai criteri che un regolamento attuativo dovrà dettare; interventi di tutela e valorizzazione dei Centri storici (art. 4).

Nel primo caso, definiti gli obiettivi di rigenerazione che si intendono perseguire in un’ottica di connessione col contesto urbano, sono consentiti incrementi volumetrici premiali rapportati alla superficie utile.

Per i centri storici si prevede, all’interno di un’area perimetrata dal Comune, la valorizzazione degli edifici di pregio, il miglioramento dell’accessibiltà, la riqualificazione degli spazi pubblici, l’adeguamento degli immobili a criteri di sicurezza e sostenibilità ambientale.

In entrambi i casi, può ricorrersi agli strumenti del partenariato pubblico-privato e gli interventi si svolgono attraverso il meccanismo della formazione di comparto come disciplinato dalla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

Gli obiettivi minimi da conseguirsi, i criteri per individuare le aree interessate e la misura degli incrementi volumetrici premiali saranno definiti da apposito regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione.

Il disegno di legge contiene, inoltre, all’art. 3, norme di modifica della legge 23 marzo 2010, n. 6, c.d. “piano casa”. Vengono altresì inserite importanti disposizioni in materia di semplificazione edilizia, come già avvenuto a livello nazionale con il Decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modifiche con Legge del 9 agosto 2013, n.98, rispondendo così anche al particolare momento che attraversa il settore, con la previsione di una proroga speciale dei titoli abilitativi e dei termini delle convenzioni urbanistiche.

L’articolo 5 detta condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d’uso. Spetta ai Comuni valutare la compatibilità o complementarietà delle destinazioni in riferimento alle diverse destinazioni d’uso caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro.

 

L’articolo 6 interviene sulle definizioni degli interventi sul patrimonio edilizio esistente, recependo espressamente la normativa nazionale. Viene introdotta una proroga speciale di due anni dei termini di inizio e fine lavori dei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi prima dell’entrata in vigore della legge, così pure per le denunce di inizio attività e per le segnalazioni certificate di inizio attività.

Previste disposizioni in materia di semplificazione edilizia in tema di abitabilità ed agibilità ed in particolare la possibilità di poter ottenere l’abitabilità e l’agibilità parziale per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, in presenza di determinate condizioni.

Prevista la proroga di tre anni dei termini delle convenzioni urbanistiche delle autorizzazioni paesaggistiche ed il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori, nell’ambito delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari stipulati sino al 31/12/2013.

 

L’articolo 7 introduce una norma sulla semplificazione delle procedure disponendo che  piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale sono approvati dalla Giunta comunale senza necessità di preventiva adozione.

 

 

 

 

Art. 1

Finalità ed Ambito di applicazione

 

1.La presente legge disciplina gli interventi di tutela e valorizzazione delle aree degradate all'interno dei Centri Storici, oltre che gli interventi volti ad incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente alla data di entrata in vigore della presente legge ed a promuovere ed agevolare la rigenerazione delle aree urbane degradate, in attuazione dell'articolo 49 comma 18 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5 di recepimento dell'articolo 5, del decreto legge    13 maggio 2011, n. 70   convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, con le seguenti finalità:

a)  incentivazione della razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, tenuto conto della efficienza energetica e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili;

b)  promozione della riqualificazione delle aree urbane degradate per evitare ulteriore consumo di suolo e rendere attrattiva la trasformazione delle stesse;

c)  riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale, dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare;

d)  rigenerazione anche mediante sostituzione del patrimonio edilizio esistente non rispondente ai requisiti quali-quantitativi e prestazionali strutturali, energetici ed impiantistici;

e)  tutela e valorizzazione delle aree degradate all'interno dei Centri Storici

2.Sono in ogni caso esclusi:

a)      gli edifici eseguiti in assenza di titolo abilitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;

b)      gli edifici situati in aree soggette a vincoli di inedificabilità assoluta o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;

 

3        Gli interventi sui beni individuati ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e sugli edifici vincolati quali immobili di interesse culturale ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio rimangono assoggettati alla preventiva autorizzazione delle competenti Soprintendenze ai Beni Culturali ed Ambientali; 

4        Resta fermo il rispetto di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative alla efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel Codice dei beni culturali e del paesaggio.

5        Con deliberazione di Consiglio comunale i Comuni possono, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, di escludere parti del territorio comunale, dalle misure incentivanti previste della presente legge.

6        Con lo stesso atto deliberativo di cui al comma 5, i Comuni possono individuare le zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. Devono essere, inoltre, rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del Piano regolatore comunale; le volumetrie aggiuntive, realizzate ai sensi della presente legge, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.

7        I provvedimenti comunali scaturenti dalla presente legge non rivestono carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata.

 

Art. 2

Interventi di rigenerazione urbana

 

1.   Nelle aree consentite dall'articolo 1, ed individuate ai sensi del comma 2 del presente articolo, sono ammessi interventi volti a riqualificare le aree urbane attraverso un insieme sistematico di opere che possono prevedere interventi di:

a)               riorganizzazione del patrimonio edilizio esistente;

b)               riqualificazione delle aree degradate;

c)       riorganizzazione funzionale delle aree dismesse;

d)       recupero e riqualificazione degli edifici di grandi dimensioni o complessi edilizi dismessi;

e)               riqualificazione delle connessioni con il contesto urbano.

2            I comuni possono provvedere all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1 tramite una ricognizione da effettuare con apposita delibera del Consiglio comunale.

3           L'atto comunale di ricognizione di cui al comma 2, è costituito da:

a)  la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2.000;

b)  una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:

c)la descrizione dell'area individuata da cui risultino le condizioni di degrado in coerenza con il Regolamento di cui al successivo comma 6;

d)gli obiettivi di riqualificazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi di rigenerazione urbana, in coerenza con le finalità di cui all'articolo 1;

e)i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con riferimento tra l'altro alle altezze massime degli edifici ed al rapporto di copertura dell'area;

f)  gli incrementi, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima prevista dal regolamentodi cui al successivo comma 6.

4           L'individuazione dell'area ai fini dell'intervento di rigenerazione urbana, mediante delibera di consiglio comunale, equivale a formazione di comparto ex art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

5        Ai fini e per gli effetti del presente articolo, decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di notifica previsto al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per l'attuazione del comparto, ai fini degli interventi di rigenerazione urbana, può ricorrersi agli strumenti del partenariato pubblico-privato di cui al comma 15 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

6.   Con regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il Territorio e l’Ambiente, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo ed in particolare:

a)     i criteri per l'individuazione delle aree in cui localizzare gli interventi di rigenerazione urbana, con esclusione delle aree agricole;

b)     definizione dei contenuto del piano di intervento con riferimento agli obiettivi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, al miglioramento e potenziamento delle opere di urbanizzazione, alla compresenza di funzioni diversificate e complementari, al raggiungimento di una equilibrata composizione sociale, anche attraverso interventi di edilizia sociale;

c)  La misura degli incrementi volumetrici premiali, per una percentuale non inferiore al 35% della superficie utile lorda esistente all'interno del comparto;

d)  le modalità e le condizioni per la valutazione delle proposte dei privati e per la negoziazione degli accordi di partenariato pubblico privato (PPP);

e)  le procedure amministrative a cui ricorrere per l'approvazione e l'attuazione degli interventi, secondo criteri di semplificazione e trasparenza;

f)    gli obiettivi minimi da conseguirsi, da parte dei comuni, in termini di riqualificazione edilizia ed urbanistica, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

 

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 23 marzo 2010, n.6 "Norme per il sostegno dell'attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio"

 

1. Alla legge regionale 23 marzo 2010, n.6 sono apportate le seguenti modifiche:

a)      All'articolo 1 comma 1 dopo le parole "l'attività edilizia" sono aggiunte le seguenti: "e del comma 18 dell'art. 47 della legge regionale 28 gennaio 2014, n.5";

b)    All'articolo 1 comma 1 eliminare le parole "straordinarie e urgenti";

c)    All'articolo 2 comma 1 è eliminata la parola "comunque";  

d)       All'articolo 2 comma 2 sostituire le parole "31 dicembre 2009" con "31 dicembre 2013";

e)       All'articolo 3 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di favorire la realizzazione degli interventi, sono consentiti interventi di integrale demolizione e ricostruzione, con modifiche di sagoma, anche su area di sedime diversa, purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente o adottato, o aree normate ex articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica del 6 giugno 2001, n.380 o aree gravate da vincoli di inedificabilità previsti dalla vigente normativa statale e regionale»;

h) All'articolo 3 comma 3 la parola "25" è sostituita con "35" e la parola "35" è sostituita con "45";

i)  All'articolo 3 dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. La sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare due piani o comunque sei metri»;

j)  All'art. 3 comma 5 al primo periodo eliminare le parole: "all'interno della stessa area di proprietà," e le parole: "a servizio dello stesso";

k) All'articolo 3 dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«8. I comuni, con delibera consiliare, possono motivatamente escludere o limitare l'applicabilità delle norme di cui al presente articolo ad immobili o zone del proprio territorio o imporre limitazioni e modalità applicative, sulla base di specifiche ragioni di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale.

9. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso che gli edifici siano demoliti od in corso di demolizione sulla base di un regolare titolo abilitativo.»;

l)  All'articolo 4 comma 1 eliminare le parole "alla data del 31 dicembre 2009";

m) All'articolo 6 sono eliminati i commi 2 e 4;

n) All'articolo 10 comma 1 alla fine del secondo periodo sono eliminate le parole: « e comunque per una superficie non superiore a 400 metri quadrati di superficie coperta»;

o) All'articolo 10 comma 1 eliminare le parole "alla data del 31 dicembre 2009";

p) All'articolo 10 il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli interventi di cui al comma 1 non possono riguardare edifici commerciali di qualunque dimensione.»

q) All'articolo 10 il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. La sopraelevazione, se eseguita in deroga all'altezza massima prevista per la zona omogenea dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, non può superare due piani o comunque sei metri.»

2. Le istanze relative agli interventi di cui all'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 2010, n.6 possono essere presentate entro il termine massimo di ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Art.4

Interventi di tutela e  valorizzazione dei Centri Storici

 

1.          I Comuni delimitano ai sensi del comma 3 del presente articolo, all'interno dei centri storici, aree di tutela e valorizzazione ricomprendenti uno o più isolati, che presentano caratteri di degrado edilizio, urbanistico, ambientale, economico, sociale e funzionale. La delimitazione può interessare anche aree aventi i medesimi caratteri di degrado adiacenti al centro storico, purché non prevalenti, in termini di superficie.

2.          All'interno delle aree perimetrate ai sensi del comma 3 del presente articolo, sono ammessi interventi volti alla tutela e alla valorizzazione, attraverso un insieme sistematico di opere che perseguono i seguenti obiettivi:

a)    recupero edilizio ed urbanistico e riqualificazione architettonica e ambientale del patrimonio edilizio esistente;

b)    valorizzazione e tutela degli edifici di particolare pregio ed interesse storico, architettonico e monumentale;

c) riqualificazione degli spazi pubblici e privati esistenti, mediante il recupero e la manutenzione delle aree inedificate, degradate o sottoutilizzate e l'eliminazione delle opere o edifici incongrui rispetto al contesto storico-architettonico e paesaggistico;

d)    riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio immobiliare pubblico e privato;

e)   miglioramento dell'accessibilità e della mobilità, anche con l'attuazione di interventi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;

f) adeguamento dei fabbricati, dei loro impianti e dei servizi pubblici, per conseguire adeguati livelli di sicurezza e di sostenibilità ambientale, con particolare riguardo per il risparmio energetico;

3.      I comuni provvedono all'individuazione delle aree e degli edifici di cui al comma 1 tramite una ricognizione da effettuare con apposita delibera del Consiglio comunale, in relazione alla stato di conservazione e di degrado degli isolati e degli edifici che le compongono, lo stato di abbandono degli stessi, la carenza o obsolescenza delle infrastrutture a rete, dei servizi e delle aree verdi, la inadeguatezza della accessibilità e della sosta, l'elevata vulnerabilità sismica dell'isolato, la presenza di gravi situazioni di declino sociale e carenza di sicurezza pubblica;

4.      L'atto comunale di ricognizione di cui al comma 3, è costituito da:

a)      la perimetrazione delle aree, da redigere su cartografie in scala 1:2.000;

b)         una scheda per ciascuna area avente i seguenti contenuti:

c)      la descrizione dell'area individuata da cui risultino le condizioni di cui al comma 3;

d)      gli obiettivi di tutela e valorizzazione che si intendono conseguire attraverso gli interventi sul patrimonio edilizio esistente e di ristrutturazione urbanistica;

e)      i parametri da rispettare nella progettazione degli interventi con riferimento tra l'altro ai rapporti tra l'edificato e gli spazi pubblici;

f)      Gli incrementi, da collegare agli interventi proposti in relazione agli obiettivi dichiarati, che non possono comunque superare la misura massima   prevista dal regolamento di cui al successivo comma 8.

5.    L'individuazione dell'area di tutela e valorizzazione, mediante delibera di consiglio comunale, equivale a formazione di comparto ex art.11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71.

6.  Ai fini e per gli effetti del presente articolo, decorso inutilmente il termine fissato nell'atto di notifica previsto al comma 2 dell'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, per l'attuazione del comparto, ai fini degli interventi di tutela e valorizzazione, può ricorrersi agli strumenti del partenariato pubblico-privato di cui al comma 15 ter dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

7.     Il soggetto attuatore del Comparto predispone il piano di intervento con i contenuti previsti nel Regolamento di cui al successivo comma 8, per l'esame e l'approvazione del Consiglio comunale;

8.  Con Regolamento adottato con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per il Territorio, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo parere della competente Commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana, sono disciplinate le modalità attuative per la realizzazione degli interventi di cui al presente articolo ed in particolare:

a)    La misura degli incrementi volumetrici premiali, per una percentuale non inferiore al 35% della superficie utile lorda esistente all'interno del comparto, da localizzare in aree esterne al centro storico;

b)le modalità e le condizioni per la valutazione delle proposte dei privati e per la negoziazione degli accordi di partenariato pubblico privato (PPP);

c) le procedure amministrative a cui ricorrere per l'approvazione e l'attuazione degli interventi, secondo criteri di semplificazione e trasparenza, nonché il contenuto del piano di intervento ed i relativi elaborati, con riferimento alla Circolare n.3/2000 D.R.U. pubblicata sulla G.U.R.S;

d) gli obiettivi minimi da conseguirsi, da parte dei Comuni, in termini di tutela e valorizzazione, in relazione alle caratteristiche dell'intervento;

 

Art. 5

Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso

 

1.    Le modifiche di destinazioni di uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 2, 3 e 4, sono ammissibili, anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari. Resta fermo il divieto contenuto nella seconda parte del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.

2.    La compatibilità o complementarietà delle destinazioni è valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro, dai Comuni mediante delibera di Consiglio comunale.

 

Art. 6

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71  e semplificazioni in materia edilizia

 

1.      Il comma 1 dell’articolo 20 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 è sostituito dal seguente:

<<1. Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente sono definiti dalle lettere a), b), c), d), f) del comma 1, art. 3 del Decreto Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni>>.

2.      Previa comunicazione del soggetto interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e di ultimazione dei lavori di cui all’articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati o comunque formatisi antecedentemente all'entrata in vigore del presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i  titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.  Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle denunce di inizio attività e alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

3.      E' altresì prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.      Il termine di validità, nonché i termini di inizio e fine lavori, nell'ambito delle convenzioni di lottizzazione di cui all'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, ovvero degli accordi similari comunque denominati, stipulati sino al 31 dicembre 2013, sono prorogati di tre anni.

5.      Il certificato di abitabilità o di agibilità può essere richiesto anche:

a) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni relative al singolo edificio o singola porzione della costruzione;

b) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di  abitabilità o agibilità parziale.

6.      All'interno delle zone omogenee A) di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, i comuni devono individuare con propria deliberazione consiliare, da adottare entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non è applicabile per interventi di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione la modifica della sagoma mediante rilascio di concessione edilizia singola. Oltrepassato il termine di centottanta giorni senza che il comune abbia deliberato e fino all'adozione di detta delibera sono consentiti  i predetti interventi. Rimangono in ogni caso fatte salve le autorizzazioni previste dal Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.

 

Art. 7

Competenze approvazione piani urbanistici attuativi

 

1.  I piani urbanistici attuativi, comunque denominati se conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.

 

Art. 8

Entrata in vigore

 

1        La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2        È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.